BONIFICHE ITALIA srls, DA OLTRE 40 ANNI LEADER NEL SETTORE

Valutazione del rischio bellico e
bonifica da ordigni bellici

Effettuiamo interventi in tutta Italia e all’estero.

Scegli il servizio che ti interessa

Adeguati al nuovo obbligo della Patente Cantieri:
la Valutazione del Rischio Bellico è essenziale!

Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno dotarsi della Patente Cantieri, che prevede un sistema a crediti legato al rispetto delle norme di sicurezza. La mancata valutazione del rischio bellico, come previsto dal D. Lgs 81/08, comporta una decurtazione di punti e gravi conseguenze per la tua attività.

Non lasciare nulla al caso: la possibilità di rinvenire ordigni bellici inesplosi è un rischio concreto che richiede un'analisi accurata e professionale.

Affidati a noi per garantire la sicurezza dei tuoi cantieri e preservare la tua Patente Cantieri.

Contattaci ora e assicurati di essere in regola!

valutazione rischio bellico

Bonifiche Italia srls effettua la Valutazione del Rischio Bellico per la presenza di ordigni viene tramite lo studio STORICO-DOCUMENTALE ed ANALISI STRUMENTALI.

vantaggi

Riduzioni dei costi e dei tempi di una bonifica da ordigni bellici e della definizione delle zone a rischio nel cantiere.

analisi storica e documentale

Bonifiche Italia srls si occupa della raccolta di dati storici relativi ai bombardamenti del sito durante i due conflitti mondiali.

analisi magnetometriche

L’Analisi strumentale magnetometrica non invasiva rappresenta l’unica metodologia idonea in grado di misurare il livello di interferenza magnetica e contestualmente di valutare e contestualizzare la presenza di corpi metallici sepolti, i quali per tipo e massa, risultano riferibili a potenziale rischio bellico residuo. L’analisi strumentale magnetometrica viene eseguita da Bonifiche Italia srls con idonei magnetometri utilizzati in ambiti militari come MAGNEX, FOERSTER, CEIA.

analisi magnetometriche subacquee

L’analisi magnetometrica da effettuare in fondali marini, lacustri e fluviali viene eseguita mediante magnetometri trainati da un’imbarcazione, in grado di rilevare la presenza di oggetti ferromagnetici sepolti in bassi o alti fondali.

valutazione rischio bellico

Bonifiche Italia srls effettua la Valutazione del Rischio Bellico per la presenza di ordigni viene tramite lo studio STORICO-DOCUMENTALE ed ANALISI STRUMENTALI.

Riduzioni dei costi e dei tempi di una bonifica da ordigni bellici e della definizione delle zone a rischio nel cantiere.

Bonifiche Italia srls si occupa della raccolta di dati storici relativi ai bombardamenti del sito durante i due conflitti mondiali.

L’Analisi strumentale magnetometrica non invasiva rappresenta l’unica metodologia idonea in grado di misurare il livello di interferenza magnetica e contestualmente di valutare e contestualizzare la presenza di corpi metallici sepolti, i quali per tipo e massa, risultano riferibili a potenziale rischio bellico residuo.
L’analisi strumentale magnetometrica viene eseguita da Bonifiche Italia srls con idonei magnetometri utilizzati in ambiti militari come MAGNEX, FOERSTER, CEIA.

L’analisi magnetometrica da effettuare in fondali marini, lacustri e fluviali viene eseguita mediante magnetometri trainati da un’imbarcazione, in grado di rilevare la presenza di oggetti ferromagnetici sepolti in bassi o alti fondali.

inquadramento legislativo

In termini normativi, le fonti del diritto in materia di residuati bellici sono le seguenti:
La determinazione afferma che un’adeguata valutazione del rischio bellico residuo intesa ad escludere il rischio in questione nelle aree su cui insistono i lavori , rappresenta condizione sufficiente per determinare l’esclusione della responsabilità a capo dell’esecutore lavori e quindi la non imputabilità della responsabilità in capo al soggetto, poiché causa imprevedibile.Tale causa viene specificata in quanto la determinazione in questione definisce ”la ricorrenza di una situazione di imprevedibilità ‘consegue invece ad una valutazione ancorata a condizioni chiare e riconoscibili – che porta ad escludere, obiettivamente, la possibilita’ di prefigurarsi l’evento. https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=1897
Tale deliberazione viene a suggerire il principio sopra espresso secondo il quale l’alea del ritrovamento di ordigni bellici non può ricadere nell’esecutore dei lavori, se esso abbia ottemperato a tutti gli atti necessari per l’esclusione dell’interessamento dei terreni da eventi bellici, con la conseguente ammissibilità per non manifesta infondatezza della riserva iscritta per maggiori oneri sostenuti connessi alla bonifica dei terreni.
In data 26 giugno 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 146 il decreto attuativo interministeriale (Decreto Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, N. 82), emanato in data 11 maggio 2015, che produce di fatto e di diritto i seguenti effetti giuridici: Conferisce piena efficacia giuridica alla Legge n 177/2012 (emendamento TUS – DLGS 81/2008) in materia di valutazione rischio bellico: -Riorganizza integralmente il settore della messa in sicurezza (bonifica bellica).La piena efficacia di diritto attribuita alla Legge n 177/2012, modifiche ed integrazioni al T.U.S. in materia di Valutazione Rischio Bellico (V.R.B.) comporta l’obbligo di procedere nel modo seguente: -Valutare i rischi derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili (art 28 mod), interessati da attività di scavo, Art. 89 – com 1-a) »; In ottemperanza all’approccio adottato, la valutazione del rischio fornirà gli strumenti necessari per definire il livello di rischio, secondo due tipologie prevalenti: – Livello di rischio accettabile per l’area oggetto di monitoraggio, nell’ipotesi in cui il rilievo magnetometrico non documenti la presenza di anomalie di cui a massa tipo a potenziale rischio bellico residuo; in tal caso non necessita un iter procedurale di messa in sicurezza convenzionale; – Livello di rischio non accettabile, nell’ipotesi in cui il rilievo magnetometrico documenti la presenza di anomalie di campo magnetico di cui a massa tipo ascrivibile a potenziale rischio bellico residuo; in questo caso è opportuno attivare un iter procedurale di messa in sicurezza presso gli enti ministeriali preposti attività definita da normativa tecnica vigente “bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici.
Il parere in esame è espresso in merito a specifica richiesta di chiarimenti a cura del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avanzata con istanza d’interpello, avente per oggetto l’interpretazione dell’art.12 del D.Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardava esattamente la corretta applicazione ed interpretazione delle modifiche apportate da Legge n 177/2012 al T.U.S. 81/2008 in materia di ordigni bellici in territorio nazionale. I punti rilevanti del parere sono: -La valutazione del rischio bellico di cui alla norma citata (art.91 comma 2bis – D.Lgs 81/2008) deve intendersi riferita ad attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia. -La valutazione del rischio bellico di cui alla norma citata deve essere sempre eseguita qualora in cantiere siano previste attività invasive quali scavi, palificazioni, dragaggi ecc.
La stessa circolare conferma che gli strumenti messi a disposizione per una razionale valutazione rischio bellico residuo sono gli stessi già descritti dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in circolare del 29 dicembre 2016.
Gli sviluppi normativi recenti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali referente in materia di sicurezza lavoro e quindi anche in tema di valutazione rischio bellico) hanno esteso l’ambito delle analisi geofisiche magnetometriche anche nel campo della valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni residuati bellici rappresentando quindi, un consolidamento dei profili d’imputabilità di responsabilità e per riconducibilità del rinvenimento di ordigni tra le cause imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore. (Riferimento: Deliberazione Autorità LL.PP N. 249/2003). L’analisi strumentale magnetometrica viene suggerita dalle linee guida Vrb 2018 in quanto risulta la metodologia di analisi di campo più funzionale per l’individuazione e localizzazione di anomalie magnetiche riconducibili a corpi metallici sepolti definibili a potenziale rischio bellico residuo ai fini della valutazione del rischio bellico residuale. L’analisi strumentale di campo è eseguita mediante l’utilizzo di idonei Magnetometri rilevatori di materiale ferroso/UXO tipo FOERSTER FEREX 4.032 utilizzati nella ricerca di ordigni in ambiti militari ,permettendo il filtraggio di piccole masse metalliche non riconducibili a corpi metallici definibili per tipo e massa a potenziale rischio bellico residuale e la ricerca anche in presenza di linee elettriche, condutture, binari, recinzioni ecc fino alla profondità di m 8,00 dal piano esistente ,le cui caratteristiche descritte sono allegate alla presente e che, attraverso le misure di campo magnetico è possibile individuare eventuali corpi che a causa della loro magnetizzazione residua creano un’anomalia nel campo magnetico. La presente specifica tecnica si pone l’obiettivo di eseguire una corretta valutazione preliminare del rischio bellico residuale ascrivibile all’area di futura lavorazione nel pieno rispetto della normativa vigente, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza, i dati empirici raccolti su campo (analisi strumentale) permettono la definizione del rischio bellico residuo dell’area sopracitata. Scopo prefissato dell’indagine è di verificare la presenza od assenza di anomalie di campo magnetico puntuali, singolari, presenti sotto il piano indagato, riconducibili a masse magnetiche definibili a potenziale rischio bellico residuale. L’analisi strumentale, come sopraindicato, rappresenta una facoltà concessa dalla normativa di riferimento, per ottenere obiettivi funzionali: Perfezionare ed integrare i risultati raccolti in sede di storiografia preliminare ed inseriti nel psc Definire il potenziale rischio del rinvenimento di ordigni bellici residuali sull’area di riferimento; Ridurre i tempi ed i costi di una messa in sicurezza convenzionale (bonifica ordigni bellici); Contestualizzare il potenziale rischio bellico residuale sull’area di riferimento; Integrazione all’interno del psc in caso di mancata previsione della valutazione rischio bellico residuo Suddetta analisi come da normativa vigente: Non prevede il rilascio del parere vincolante dell’autorità militare competente territoriale. Ente preposto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali referente in materia di sicurezza lavoro e quindi anche in tema di valutazione rischio bellico. L’ analisi sopracitata viene documentata in apposita relazione tecnica di attività come elemento della correttezza dell’operato delle parti in termini di responsabilità.
Il CNI, sulla base del lavoro del GdL Sicurezza e del contributo di numerosi Ordini provinciali e del Genio Militare di Padova e Caserta, ha predisposto una specifica Linea Guida per la valutazione dei rischi derivanti dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi. https://www.cni.it/temi/sicurezza/171-archivio-documenti-ed-attivita-svolte/protocolli-d-intesa-e-altri-documenti/2402-lineeguida-sulla-valutazione-dei-rischi-ordigni-bellici-aggiornamento-luglio-2018.

RICHIEDI INFORMAZIONI per una valutazione del rischio bellico

ti rispondiamo in 24h

bonifica ordigni bellici

Bonifiche Italia srls effettua attività di ricerca e individuazione preventiva di ordigni esplosivi non detonati nelle zone del territorio nazionale potenzialmente coinvolte da eventi bellici. Queste operazioni mirano a localizzare e rimuovere dispositivi esplosivi nascosti nel terreno al fine di rendere sicuro sia il suolo che il sottosuolo.

B.S.T (bonifica superficiale terrestre)

La bonifica superficiale consiste nella ricerca, localizzazione e scoprimento di ordigni bellici presenti sul terreno e all’interno di uno strato di profondità di 100 cm.

B.S.T.P (bonifica profonda)

La bonifica profonda ha lo scopo di individuare eventuali ordigni nel terreno interessato da scavi o azioni invasive ad una certa profondità dal piano di campagna, normalmente superiore a 100 cm L’area viene suddivisa in file al cento dei quali si praticano fori. All’interno di essi viene inserita una sonda dell’apparato di ricerca al fine di rilevare ordigni e/o masse ferrose.

RICHIEDI INFORMAZIONI per una BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

ti rispondiamo in 24h

Contattaci per una consulenza su misura

ti rispondiamo in 24h